Come iscriversi all’albo dei promotori finanziari

Per esercitare la professione di promotore finanziario, ovvero la persona fisica che (in qualità di dipendente, mandatario o agente) promuove un prodotto finanziario o un servizio di investimento per conto di una banca o di una società al di fuori della sede, è necessario essere iscritti all’Albo unico nazionale dei Promotori finanziari. 

A partire dal 1° gennaio 2009, infatti, quello che era gestito dal Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa) è ora tenuto dall’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF). Esso è composto dalle associazioni professionali rappresentanti i promotori finanziari stessi, dai promotori finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria. Esso ha personalità giuridica, in qualità e forma di associazione, ed è dotato di autonomia organizzativa e statutaria.

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Per iscriversi a questo albo, è necessario rispettare dei requisiti e delle procedure da seguire, stabilite dal decreto del Ministero del Tesoro n. 472/98, che ha stabilito in maniera definitiva gli elementi necessari ai fini dell’iscrizione.

Innanzitutto, l’iscrizione all’albo viene effettuata dall’Organismo dopo aver accertato che il promotore finanziario richiedente possegga i seguenti requisiti prestabiliti: 

  • superamento della prova valutativa;
  • possesso del titolo di studio prescritto e quindi dei requisiti di professionalità;
  • possesso dei requisiti di onorabilità.

In particolare, in riferimento all’ultimo punto, i requisiti di onorabilità riguardano il divieto di essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una qualsiasi pena, anche temporanea, che comporti interdizioni dagli uffici pubblici o incapacità ad esercitare. I requisiti di professionalità, invece, si riferiscono al superamento dell’apposito esame abilitante e quindi il possesso di un titolo non inferiore al diploma di scuola superiore, per potersi iscrivere alla prova d’esame dell’albo.

Sono esonerati dall’esame coloro i quali attestino di avere esperienze professionali pregresse nel settore ed accertati dall’Organismo competente, secondo l’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle FInanze dell’11 novembre 1998, n.472.

Per iscriversi all’albo, inoltre, è necessario procedere con la registrazione online sul sito dell’OCF ed attendere la conferma di avvenuta iscrizione. Una volta ricevuta la suddetta conferma all’indirizzo PEC indicato, è possibile presentare la domanda di iscrizione direttamente dalla propria area personale, seguendo la procedura guidata e provvedendo al caricamento dei documenti necessari per dimostrare i requisiti prima citati.

Una volta inviata la domanda di iscrizione, l’Organismo dei Consulenti Finanziari ha 90 giorni di tem0po dalla data in cui la Sezione territoriale ha ricevuto la domanda per decidere se accettare o respingere la richiesta di iscrizione. 

Nel caso in cui non si adotti nessun provvedimento entro i 90 giorni, la domanda di iscrizione si intende accolta.